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Truffa trading online: a chi rivolgersi e come agire, passaggio per passaggio

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Dopo una truffa di trading online gli sportelli sono quattro: la banca, la Polizia Postale, la CONSOB e un avvocato. Nessuno dei quattro restituisce i soldi da solo, e ognuno ha una scadenza diversa. Questa guida mette in ordine chi fa cosa, entro quando, e cosa dicono 115 persone che ci sono passate.

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Introduzione

Chi cerca “truffa trading online a chi rivolgersi” ha quasi sempre già versato i soldi. Nel 2023 la Polizia Postale ha ricevuto oltre 3.400 denunce per false proposte di investimento online, con un aumento del 12% sull’anno prima e più di 111 milioni di euro sottratti, secondo il comunicato del 30 ottobre 2024. Dal luglio 2019 al 24 luglio 2026 la CONSOB ha oscurato 1.793 siti che offrivano servizi di investimento senza autorizzazione, 233 dei quali legati alle cripto-attività, come risulta dal comunicato del 24 luglio 2026.

La risposta di Google, e quella della maggior parte delle pagine in prima posizione, è una lista di nomi: Polizia Postale, CONSOB, banca, avvocato. È giusta ma non basta, perché tre cose decidono davvero cosa succede ai soldi: come hai pagatoquanto tempo è passato e chi ha ricevuto il denaro. Il resto di questa pagina segue quell’ordine.

Cosa decide se i soldi tornano: il mezzo di pagamento, non l'autorità

Le autorità non rimborsano nessuno. La Polizia Postale indaga, la CONSOB oscura e segnala, il giudice condanna e dispone il risarcimento se trova qualcuno a cui chiederlo. L’unico soggetto che può muovere soldi in tempi brevi è chi ha eseguito il pagamento: la tua banca, l’emittente della carta o l’exchange da cui sono uscite le criptovalute. Per questo il primo interlocutore non è la questura, è il numero sul retro della carta.

Il mezzo di pagamento fissa anche il perimetro di quello che si può chiedere:

Come hai pagato Cosa si può chiedere Entro quando Chi decide
Bonifico ordinario a un conto estero Richiamo del bonifico (recall) Subito: ha senso solo finché i fondi sono sul conto di arrivo La banca del beneficiario, che chiede il consenso al beneficiario
Bonifico istantaneo Nessuna revoca: l’accredito avviene in pochi secondi ed è definitivo Resta solo la denuncia e l’azione verso il titolare del conto Nessuno, se il beneficiario non restituisce
Carta di credito o debito, pagamento inserito da te Chargeback per servizio non reso o frode Di norma non oltre 120 giorni dall’addebito Il circuito della carta, su istanza dell’emittente
Carta o conto usati senza il tuo consenso (credenziali sottratte, accesso remoto) Rimborso dell’operazione non autorizzata Contestazione immediata, rimborso entro la giornata operativa successiva salvo colpa grave La banca, poi l’Arbitro Bancario Finanziario
Criptovalute inviate a un wallet Segnalazione all’exchange di destinazione e tracciamento della transazione Prima che i fondi vengano spostati L’exchange, solo se identifica il titolare e collabora

I termini del chargeback vengono dalle domande e risposte sui pagamenti della Banca d’Italia, che parlano di un limite “generalmente non superiore a 120 giorni dall’addebito” fissato dai contratti dei circuiti. Il richiamo del bonifico dipende dal consenso di chi lo ha ricevuto: lo ha ribadito l’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 6267 del 20 giugno 2023, dove la banca informava che “la recall di un bonifico è soggetta all’autorizzazione del beneficiario”. Un truffatore non autorizza niente, quindi il recall funziona solo se la banca di arrivo blocca i fondi prima che vengano svuotati.

Truffa trading online mezzo di pagamento

Le prime 72 ore, nell'ordine in cui contano

Ora zero: chiudere il rubinetto. Il falso broker chiama ancora, e la richiesta successiva è sempre una “tassa di sblocco”, una “commissione di plusvalenza” o un versamento per “rafforzare il trading”. La Polizia Postale descrive questa fase come l’ultima della truffa: in nessun caso il denaro versato per sbloccare torna indietro. Se sul computer c’è AnyDesk, TeamViewer o la connessione desktop remoto di Windows installati su indicazione del “consulente”, si disinstallano e si cambiano le password di banca, email e piattaforma da un altro dispositivo.

Entro 24 ore: la banca o l’emittente. Per un bonifico si chiede il richiamo per frode, per iscritto e con il numero di protocollo. Per una carta si blocca la carta e si apre la contestazione. Per un’operazione che non hai disposto tu si usa la parola esatta, “operazione non autorizzata”, perché cambia il regime giuridico (sotto). Chi ha usato un bonifico istantaneo lo sa già dalla banca: non è revocabile, e in quel caso il tempo va speso sulla denuncia.

Entro pochi giorni: il fascicolo. La querela, il chargeback e l’eventuale avvocato lavorano tutti sugli stessi documenti. Si raccolgono una volta sola: le chat WhatsApp o Telegram esportate con le date, le email, il nome e il sito della piattaforma, gli screenshot del conto con i finti profitti, le ricevute dei bonifici con IBAN e intestatario, l’estratto conto della carta, l’hash delle transazioni crypto, il numero di telefono e il nome usato dall’operatore. Il nome dell’intestatario del conto di arrivo è il dato più utile per gli investigatori: spesso è un prestanome in Italia o in un Paese UE, non il truffatore.

Entro tre mesi: la querela. È la scadenza che quasi nessuno conosce e che nessuna pagina in prima posizione scrive. Il perché sta nel prossimo paragrafo.

Truffa trading online prime 72 ore

Polizia Postale, Carabinieri o Questura: la denuncia-querela e la scadenza dei tre mesi

La truffa di trading online è truffa ai sensi dell’articolo 640 del codice penale: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 51 a 1.032 euro nella forma semplice. Dal 17 luglio 2024, con la legge 90/2024, il comma 2-ter aggrava la pena da uno a cinque anni quando il fatto è commesso “a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione”, che è la descrizione esatta di un finto broker su WhatsApp. Il punto che conta per la vittima è un altro: anche con quell’aggravante il reato resta punibile a querela, e la querela va presentata entro tre mesi dal giorno in cui si è capito di essere stati truffati (articolo 124 del codice penale). Passati i tre mesi, la denuncia si può ancora fare ma il procedimento non parte, salvo che ricorra un’aggravante procedibile d’ufficio come la minorata difesa dell’articolo 61 numero 5, che la Cassazione riconosce nelle truffe online solo quando l’autore ha tratto un vantaggio concreto dall’uso della rete.

Il commento di @marianacaucean3666, due anni fa sotto un video dello studio Avvocato Penalista H24 su YouTube, era esattamente questo: il marito truffato tre anni prima, “ora è troppo tardi per poter recuperare qualcosa?”. Sul piano penale la risposta dipende da quando è stata sporta la querela, non da quando è avvenuta la truffa.

Dove si presenta. In qualunque ufficio di Polizia o stazione dei Carabinieri, non serve che sia la Postale. Il Commissariato di PS online distingue due canali: la segnalazione, che serve a far verificare un sito o un comportamento e che il sito stesso avverte non valere come denuncia, e la denuncia via web per reati telematici, che avvia la pratica e va poi confermata in sede con la firma. Chi va di persona porta il fascicolo stampato e chiede copia della querela con il numero di protocollo: serve alla banca per il chargeback e all’avvocato per la parte civile.

Cosa può fare e cosa no. La Polizia Postale può identificare l’intestatario del conto di arrivo, chiedere il sequestro dei fondi ancora presenti, risalire a chi ha aperto il sito. Non può bloccare un conto in un Paese che non collabora, e su questo le voci raccolte sono concordi. @ThePaolo31, un anno fa sullo stesso video: “la polizia postale mi ha detto che per questi reati non possono attivare nulla all’estero”. @PatriziaBernardini-r2k, nove mesi fa: “la Polizia postale ha detto che non si può fare niente”. Sono dichiarazioni degli utenti, non verificabili alla fonte, ma coincidono con quello che scrive la Polizia stessa: la tempestività “è fondamentale per identificare gli autori e arrivare a un possibile recupero delle somme”. Possibile, non garantito.

Truffa trading online fascicolo prove

La banca deve rimborsare? Dipende da chi ha premuto il tasto

Il decreto legislativo 11/2010, che recepisce le direttive europee sui servizi di pagamento, dice all’articolo 11 che per un’operazione non autorizzata la banca rimborsa “immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva”, salvo che provi la frode o la colpa grave del cliente. L’articolo 10 mette l’onere della prova sulla banca: è lei a dover dimostrare che l’operazione è stata autenticata e registrata correttamente.

Il problema è che nella truffa del trading online il pagamento lo dispone la vittima, convinta di investire. Per l’Arbitro Bancario Finanziario quell’operazione è autorizzata, anche se il consenso è stato estorto con l’inganno. Lo ricorda una nota alla decisione del Collegio di Milano 9601 del 4 novembre 2025: quando il cliente ha disposto e autenticato lui stesso il bonifico, “non può trovare applicazione il regime” del decreto 11/2010, orientamento consolidato dei Collegi. La strada resta, ma cambia natura: si contesta alla banca di non aver fermato una sequenza di bonifici anomala verso l’estero, e la responsabilità in quel caso, quando viene riconosciuta, è condivisa e parziale.

Il quadro si ribalta se il denaro è uscito senza che tu lo disponessi: carta usata a tua insaputa, credenziali digitate dal “consulente” collegato in remoto, bonifici partiti dal tuo home banking mentre lui “sistemava la piattaforma”. Lì l’operazione è non autorizzata, il rimborso è il regime ordinario e il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è gratuito dopo il reclamo alla banca. La differenza fra i due casi è il singolo fatto che vale più soldi in tutto il percorso, e va scritta con precisione nella contestazione.

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CONSOB: cosa fa davvero e cosa non fa

La CONSOB non restituisce soldi e non indaga sulle persone. Fa tre cose, tutte utili ma nessuna risolutiva per chi ha già pagato. Oscura i siti abusivi con il potere ricevuto dal Decreto Crescita del 2019 e, per le cripto-attività, dal regolamento MiCAR: al 24 luglio 2026 il contatore è a 1.793 siti e in quattro mesi, dal 3 aprile al 31 luglio, è salito di 145 unità secondo i comunicati letti su consob.it, Teleborsa e Il Sole 24 Ore. Pubblica gli avvisi ai risparmiatori con i nomi dei soggetti segnalati. Raccoglie gli esposti dal modulo online dell’area “Occhio alle truffe” e le richieste di informazioni tramite il modulo SIPE o il numero 06.8477611.

L’esposto alla CONSOB serve a chi verrà dopo di te e, in un caso, anche a te: se la piattaforma era già negli avvisi prima del tuo versamento, quel documento pesa nella contestazione alla banca e nella querela. L’esercizio abusivo di servizi di investimento è un reato a sé, l’articolo 166 del Testo unico della finanza, punito con la reclusione fino a otto anni.

Un limite va detto con chiarezza, perché le voci raccolte lo confondono: l’assenza di un nome dagli avvisi CONSOB non è un’autorizzazione. @1maiodo, un anno fa sotto il servizio del Sole 24 Ore sui 147 milioni sottratti dai falsi broker, scriveva che “sanno anche camuffarsi in autorizzati, certi risultano anche iscritti alla Consob”. Il meccanismo è il clone: il truffatore usa nome, numero di licenza e a volte il sito copiato di un intermediario vero, e la verifica va fatta sui recapiti ufficiali dell’elenco, non su quelli scritti nella chat. Gli elenchi da controllare sono cinque e stanno tutti nella pagina Occhio alle truffe: le SIM autorizzate, le imprese di investimento UE con e senza succursale, le imprese di Paesi terzi, l’albo delle banche della Banca d’Italia e gli avvisi. Per i soggetti esteri ci sono i warning dell’ESMA e il registro I-SCAN della IOSCO.

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L'avvocato: quando serve, cosa può ottenere e il problema del compenso

Per la querela e per il chargeback l’avvocato non è obbligatorio. Diventa utile in tre situazioni: quando l’importo giustifica la costituzione di parte civile nel processo penale, quando c’è un soggetto identificato in Italia o nella UE contro cui agire in sede civile (l’intestatario del conto di arrivo, il prestanome, in rari casi la banca del beneficiario), e quando la contestazione alla banca sulla mancata vigilanza dei bonifici anomali richiede un reclamo scritto bene.

Le richieste che arrivano sui portali legali dicono cosa cercano le persone. Utente_PoggioMirteto_7805, il 2 maggio 2026 su AvvocatoFlash, chiedeva assistenza per una truffa forex e crypto “basata su un accordo a risultato, ovvero con compenso legato all’effettivo recupero dei fondi”. Utente_roma_1016, il 3 maggio 2026, cercava “un avvocato specializzato in banca e finanza” per reclamare un bonifico all’estero. Il patto di quota lite, cioè il compenso solo in percentuale sul recuperato, è vietato in Italia dall’articolo 13 della legge professionale forense: un avvocato serio può legare una parte del compenso al risultato, non tutto, e chi promette “paghi solo se recuperi” merita almeno una verifica sull’albo.

Il costo è la barriera vera, e le voci lo dicono senza giri di parole. @superhub75, un anno fa su YouTube: perso 750 euro con un finto trader, “se vado alla polizia postale posso recuperare i soldi? Non posso pagare avvocati”. @ANGYCHARLY, due anni fa, tre “mi piace”: “è impossibile recuperare i soldi, lo sanno benissimo anche gli avvocati”. @fenicecastoro3610, sette mesi fa: “chi ci salva dagli avvocati”. Sono opinioni, ma raccontano una cosa vera: sotto i mille euro il recupero per via legale costa più del danno, e le strade gratuite (banca, ABF, querela) sono le uniche con un rapporto sensato fra spesa e risultato. Per chi sta sotto la soglia di reddito prevista dalla legge esiste il patrocinio a spese dello Stato: la domanda va al Consiglio dell’Ordine degli avvocati per le cause civili e al giudice per il procedimento penale.

Se hai pagato in criptovalute

Il commissariato online descrive il passaggio finale della truffa così: la vittima viene invitata ad aprire un portafoglio su un exchange, così che i truffatori possano convertire subito il denaro in cripto-valuta. A quel punto il recall non esiste e il chargeback nemmeno. Restano due cose. La prima è il tracciamento: ogni transazione ha un hash pubblico, e se i fondi finiscono su un exchange con verifica dell’identità, quell’exchange può congelarli su richiesta dell’autorità giudiziaria. Per questo l’hash va nel fascicolo della querela, non in un cassetto. La seconda è la segnalazione diretta all’exchange di destinazione, quando è identificabile, con il numero di protocollo della querela: alcuni bloccano in via cautelativa, molti no.

Le probabilità sono basse e vanno dette. Su 233 siti crypto oscurati dalla CONSOB non esiste un dato pubblico sui fondi recuperati. Quello che esiste è il pattern che la Polizia Postale ha messo per iscritto: l’exchange viene aperto a nome della vittima, con le credenziali poi consegnate al finto operatore. In quel caso i movimenti risultano disposti dal titolare, e si torna al problema dell’operazione autorizzata.

La seconda truffa: chi ti chiama per "recuperare i soldi"

Il 21 febbraio 2025 la CONSOB ha pubblicato un’avvertenza sulle “truffe al quadrato”: soggetti che si presentano come società di recupero crediti, studi legali internazionali o addirittura autorità di vigilanza, e contattano chi è già stato truffato promettendo di recuperare il capitale dietro pagamento di tasse, commissioni o spese notarili anticipate. Il 15 dicembre 2025 ne ha pubblicata un’altra sulle false email a nome CONSOB che chiedono denaro. L’associazione AFUE, che raccoglie vittime di truffe finanziarie internazionali, il 2 gennaio 2026 ha descritto i segnali: contatto a freddo, promessa di rimborso al 100%, documenti con loghi istituzionali contraffatti, indirizzi email gratuiti o domini registrati da pochi giorni.

Le voci raccolte lo confermano da anni. @virginiaascone8383, tre anni fa sotto la testimonianza della trader di Metodo Ask-One su YouTube: “fate attenzione anche alle persone che vi chiamano in seconda fase per garantirvi un recupero del denaro, perché sono sempre loro”. @serianacarosi8075, dieci mesi fa: 30.000 euro versati a chi diceva di far parte della FCA, e ora “mi assillano varie società di recupero, che mi promettono di recuperare i soldi, ma vogliono dei soldi in cambio”. @CHRISTIAN11290, due mesi fa sotto la registrazione di Tana delle Volpi: dopo chiamate insistenti, un’email da uno studio legale “che secondo il mio avvocato non esiste”, copiata e incollata. Il caso più istruttivo sta nei commenti stessi del video legale più visto sul tema, 166.874 visualizzazioni: @MandyZuri, con cinque “mi piace”, scriveva che “l’unico modo per ottenere un rimborso è tramite i servizi di regolamentazione diretta” e rimandava a un’email nella propria foto profilo. È la recovery room che si presenta sotto un video che spiega come difendersi dalla recovery room.

Il criterio pratico è uno: nessun avvocato, nessuna autorità e nessuna banca contatta spontaneamente una vittima per offrirle un rimborso, e nessun recupero legittimo richiede un pagamento anticipato per “sbloccare” un bonifico in arrivo.

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Cosa chiedono davvero le vittime: 112 commenti letti

Per questa guida sono stati letti, il 5 settembre 2026, 112 commenti sotto quattro video YouTube italiani sul tema (38 sotto “Recupero soldi da truffa trading online” di Avvocato Penalista H24, 41 sotto la registrazione della telefonata di Tana delle Volpi, 25 sotto la testimonianza di Metodo Ask-One, 8 sotto il servizio del Sole 24 Ore) più tre richieste di consulenza pubblicate su AvvocatoFlash fra maggio e luglio 2026. Le date sono quelle relative mostrate da YouTube alla lettura.

Sotto il video legale, che è il più visto, 17 commenti su 38 raccontano una truffa subita, quasi sempre con la cifra: 750 euro, 700, 1.100 dollari, 4.000, 30.000. Sette chiedono se e come si recuperano i soldi. Quattro esprimono sfiducia negli avvocati o ne temono il costo. Due riferiscono che la Polizia Postale ha risposto di non poter fare nulla. Uno è un tentativo di recovery room. Nessuno racconta un recupero riuscito. Sotto gli altri tre video il tono cambia: la maggioranza commenta la telefonata registrata, quattro raccontano un tentativo di truffa sventato al telefono (@corradolai7181 quattro anni fa, contattato da una ragazza “con accento straniero” che non credeva che non avesse nemmeno 100 euro da depositare), due un debito contratto per investire (@stefanocoato6915, “facendo anche un prestito”).

Due dettagli ricorrenti dicono come funziona la truffa oggi. @Maria-o7u8n, tre mesi fa: 4.000 euro versati, “dovevo ricevere 25.000”, la piattaforma chiede altri 2.000 “per il trasferimento”. @elizabethnobile6462, due anni fa: 1.100 dollari, il finto broker mostra un guadagno di 6.000 e chiede altri soldi perché “il mio trading è debole”. Il saldo a video è il gancio, e la richiesta di un nuovo versamento per incassare è il momento in cui la truffa si rivela. Sono dichiarazioni degli utenti, non verificate, e sono riportate per quello che sono.

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Quando il broker è autorizzato: perdita, reclamo e Arbitro per le Controversie Finanziarie

Non tutto quello che finisce male è una truffa. Utente_Sassari_2005, il 21 luglio 2026 su AvvocatoFlash, chiedeva se si può recuperare “una truffa un po’ consistente” subita da una società “regolamentata con licenza Consob, con licenza CySEC”. Se l’intermediario è davvero autorizzato, il percorso cambia del tutto: si parte dal reclamo scritto all’intermediario, e se la risposta non arriva o non soddisfa si ricorre all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, gratuito, senza obbligo di avvocato, per richieste fino a 500.000 euro, entro un anno dal reclamo. L’ACF decide su violazioni degli obblighi di informazione, diligenza e correttezza, non sulle perdite di mercato.

Questo è il punto che separa il danno dalla truffa. Una posizione chiusa in margin call su un conto CFD con leva è una perdita, dolorosa ma legittima, e nessuna autorità la rimborsa. Un prelievo negato con la scusa di una tassa è una truffa. Un conto demo che mostra profitti mentre il conto reale li perde non è né l’una né l’altra: è la fisiologia del trading, ed è il motivo per cui la scelta del broker si fa sulle autorizzazioni e sulle condizioni scritte, non sulla telefonata.

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Bot, segnali e "consulenti" su WhatsApp: la variante che arriva su Amicobot

Negli ultimi tre mesi le ricerche che portano su questo sito con la parola “truffa” hanno quasi tutte la stessa forma: il nome di un software seguito da “truffa” o “affidabile”. È una domanda diversa da quella della vittima del finto broker, ma sta sulla stessa strada. Un expert advisor venduto con un track record che non si può verificare, una sala segnali che mostra solo le operazioni vinte, un “gestore” che chiede la password del conto per operare al posto tuo: come si riconoscono prima di pagare sta nella guida ai bot di trading truffa e nel pezzo sui track record manipolati.

La differenza fra un prodotto verificabile e uno che non lo è si vede dalle schede. Dark Nebula è sviluppato da una società italiana identificabile, VENUS LABS S.R.L., pubblica un track record su Myfxbook e sul marketplace MQL5, e la scheda riporta anche che il conto del programmatore è finito in margin call: un venditore trasparente mostra pure le perdite. DAX Day Trader di LeapFX è ancora in vendita con un track record interrotto a gennaio 2023, e Forex Truck ha azzerato il conto a dicembre 2024 senza un track verificato. Nessuno dei tre è una truffa nel senso dell’articolo 640, ma un software che continua a essere venduto dopo che il suo storico si è fermato o si è azzerato è esattamente il caso in cui il rimborso entro 30 giorni previsto dal venditore vale più di qualunque promessa di rendimento. In Italia i bot di trading sono legali: quello che non è legale è vendere un servizio di gestione o di consulenza senza autorizzazione, e il copy trading e le sale segnali stanno spesso su quel confine.

Chi vuole capire dove comprare un bot senza esporsi trova lì i criteri: marketplace con politica di rimborso, venditore con ragione sociale, track pubblico e continuo. Sono gli stessi tre controlli che, fatti prima, evitano di dover leggere questa pagina dopo.

Fonti

  • Polizia di Stato, Falso trading online: i consigli della Polizia postale, 30 ottobre 2024 (3.400 denunce nel 2023, +12%, oltre 111 milioni di euro).
  • Commissariato di PS online, Segnalazioni e denunce e Come avviene la truffa.
  • CONSOB, Occhio alle truffe; comunicato del 24 luglio 2026 sui 1.793 siti oscurati; comunicati del 3 aprile, 23 aprile, 20 maggio e 26 giugno 2026 ripresi da Teleborsa, ANSA e Il Sole 24 Ore; comunicazione del 21 febbraio 2025 sulle “truffe al quadrato” e avvertenza del 15 dicembre 2025 sulle false email a nome CONSOB.
  • Arbitro per le Controversie Finanziarie, Quando e come fare ricorso.
  • Banca d’Italia, Domande e risposte sui pagamenti per gli acquisti online (termine chargeback di norma non oltre 120 giorni).
  • Arbitro Bancario Finanziario, decisione 6267 del 20 giugno 2023 sul consenso del beneficiario al richiamo del bonifico; Collegio di Milano, decisione 9601 del 4 novembre 2025 sull’operazione autorizzata, in nota su Diritto del Risparmio del 5 gennaio 2026.
  • Codice penale, articolo 640 (testo aggiornato con il comma 2-ter, legge 90/2024) e articolo 124 (termine di tre mesi per la querela); decreto legislativo 11/2010, articoli 10 e 11.
  • AFUE, La recovery room, 2 gennaio 2026.
  • Commenti YouTube letti con DataForSEO il 5 settembre 2026 sotto i video di Avvocato Penalista H24, Tana delle Volpi, Metodo Ask-One e Il Sole 24 ORE; richieste pubbliche su AvvocatoFlash del 2 maggio, 3 maggio e 21 luglio 2026.

Trasparenza

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Il trading comporta un elevato rischio di perdita del capitale e non è adatto a tutti gli investitori. I contenuti di questa pagina hanno finalità esclusivamente informativa e non costituiscono consulenza finanziaria, né una raccomandazione personalizzata di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Prima di operare valuta la tua situazione e, se necessario, rivolgiti a un consulente finanziario abilitato. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere.

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Dipende dal mezzo di pagamento e dal tempo. Con carta si chiede il chargeback all’emittente entro il termine del circuito, di norma non oltre 120 giorni dall’addebito. Con bonifico ordinario si chiede il richiamo, che riesce solo se i fondi sono ancora sul conto di arrivo e la banca del beneficiario li blocca. Con bonifico istantaneo o criptovalute non esiste revoca: resta la querela e l’azione contro chi viene identificato. Nessuna autorità restituisce il denaro direttamente.

A qualunque ufficio di Polizia o Carabinieri, con una denuncia-querela. La Polizia Postale è specializzata nei reati informatici e ha un canale online per la denuncia dei reati telematici, da confermare poi in sede. La segnalazione dal sito del Commissariato online serve a far verificare un sito, ma non vale come denuncia.

Entro tre mesi da quando si è scoperta la truffa, perché il reato dell’articolo 640 del codice penale è punibile a querela anche nella forma aggravata commessa a distanza con strumenti informatici. Dopo i tre mesi il procedimento non può partire, salvo le aggravanti procedibili d’ufficio come la minorata difesa, che la Cassazione riconosce nelle truffe online solo in casi specifici.

Di regola no, perché per l’Arbitro Bancario Finanziario un bonifico disposto e autenticato dal cliente è un’operazione autorizzata, anche se ottenuta con l’inganno. La banca deve rimborsare entro la giornata operativa successiva solo le operazioni non autorizzate, per esempio bonifici partiti da un accesso remoto o da credenziali sottratte. Nel primo caso si può comunque contestare la mancata vigilanza su bonifici anomali verso l’estero, con esiti parziali.

Il contatto spontaneo è il primo segnale della “truffa al quadrato” su cui la CONSOB ha pubblicato un’avvertenza il 21 febbraio 2025. Nessun avvocato, autorità o banca chiama una vittima per offrirle un rimborso, e nessun recupero legittimo richiede tasse o commissioni anticipate per sbloccare un bonifico in arrivo. Il nome dello studio si verifica sull’albo degli avvocati, e i recapiti sui canali ufficiali, non su quelli forniti in chat.

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