Norme rilette sui testi ufficiali l’8 ottobre 2026: TUF, MiFID II, MAR, MiCA e le comunicazioni Consob ed ESMA su copy trading e segnali. Dentro anche i 1.834 siti oscurati dalla Consob, contati uno per uno, e il registro degli exchange autorizzati.
Scrivici su WhatsApp, ti diamo dati, prezzi e funzionamento dei prodotti che recensiamo. I criteri con cui li valutiamo sono pubblici in ogni scheda.
Sì. Fare trading è legale in Italia, e usare un bot sul proprio conto anche: nessuna norma chiede al privato una licenza per far girare un expert advisor o uno script sul suo conto presso un broker autorizzato. La legge entra in gioco in tre punti precisi, e nessuno riguarda il software in sé: quando qualcuno gestisce i soldi di altri o esegue segnali in automatico per loro, quando una piattaforma raccoglie denaro senza autorizzazione, e quando gli ordini, manuali o automatici, manipolano il mercato.
A questi si aggiunge un quarto limite che non viene dalla legge ma dal contratto: il broker o la prop firm possono vietare un EA che la legge consente.
La riserva di attività sta nell’articolo 18 del Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998): i servizi di investimento prestati “nei confronti del pubblico” sono riservati a SIM, banche e imprese di investimento autorizzate. La parola che conta è pubblico. Chi compra e vende per sé, sul proprio conto, non presta un servizio a nessuno.
La direttiva MiFID II dice la stessa cosa da due lati. Definisce la negoziazione algoritmica (art. 4, par. 1, punto 39) come quella in cui un algoritmo decide i parametri degli ordini “con intervento umano minimo o nullo”: un EA su MetaTrader rientra pienamente nella definizione, ed è il meccanismo descritto nella guida al trading algoritmico. Ma gli obblighi dell’articolo 17 hanno un destinatario preciso, “le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica”. E l’articolo 2, par. 1, lett. d) esclude dalla direttiva chi negozia per conto proprio senza prestare altri servizi.
Le eccezioni a quell’esenzione non toccano chi usa un bot su un conto retail: essere market maker, essere membro diretto di una borsa, usare il trading ad alta frequenza. L’alta frequenza della direttiva (punto 40) richiede infrastrutture a latenza minima come la co-ubicazione presso la sede di negoziazione, che un conto CFD non ha.
Questa è una lettura del testo normativo, non una dichiarazione di un’autorità. Ma nessun testo europeo o italiano riletto per questo aggiornamento vieta a un privato l’uso di software di trading sul proprio conto, e il supervisory briefing ESMA sul trading algoritmico del 26 febbraio 2026 si rivolge solo alle imprese di investimento.
Il broker invece deve essere autorizzato, perché lui sì presta un servizio al pubblico. Come si legge un’autorizzazione, e cosa cambia fra un broker con licenza CySEC e uno con licenza offshore, è spiegato nella guida alla scelta del broker.

La stessa strategia automatica può essere un software in vendita, un servizio di consulenza o una gestione di portafogli. Cambia la natura giuridica a seconda di chi preme il pulsante e su quale conto.
Vendere un EA è vendere un software. Il cliente lo installa sulla propria piattaforma, presso il proprio broker, e i soldi non passano mai dal venditore. Valgono le regole di qualsiasi vendita al consumatore: contratto, fattura, pubblicità non ingannevole. Due esempi dalle nostre schede, entrambi di società italiane identificabili. Dark Nebula è sviluppato da VENUS LABS S.R.L. e pubblica un track record su Myfxbook e sul marketplace MQL5. Oro Scalper EA Plus è di Fintech Srl, con il nome del programmatore dichiarato e un conto reale pubblico su Myfxbook: si installa su MetaTrader 4 o 5 presso il broker scelto dal cliente. In entrambi i casi il venditore non tocca il deposito, ed è questo che tiene la vendita fuori dalla riserva di attività.
Offrire segnali è un’altra cosa, e dipende da come vengono eseguiti. La Consob lo ha scritto nella comunicazione DIS/DIN/DTC/12062946 del 26 luglio 2012: l’esecuzione automatica di segnali di trading, chiamata auto trading o mirror trading, “integra la prestazione del servizio di investimento della gestione di portafogli”. Fissare in anticipo l’importo o la perdita massima non cambia la qualificazione. L’ESMA ha ripreso il punto nel supervisory briefing sul copy trading del 30 marzo 2023 (ESMA35-42-1428): se l’esecuzione è automatica è gestione di portafogli (par. 12 e 28); se il cliente deve confermare ogni operazione può essere consulenza (par. 29); anche le operazioni condivise sui social e copiate a mano possono essere consulenza di chi le condivide (par. 30).
Chi copia non commette nessun illecito. Chi offre il servizio deve essere autorizzato, ed è la ragione per cui le piattaforme di copy trading regolari stanno dentro un’impresa di investimento con licenza. Il confronto pratico fra segnali, copy e bot, con i rispettivi costi, è nell’articolo su copy trading, sale segnali e bot.
Operare sul conto di altri, in cambio di una quota dei profitti, è gestione di portafogli (art. 1, comma 5-quinquies, TUF). Lo stesso vale per i conti PAMM e MAM, che nessun documento primario trovato nomina espressamente ma che funzionano con la stessa logica di mandato su conti di terzi. Senza autorizzazione è abusivismo, art. 166 TUF: reclusione da uno a otto anni e multa da 4.000 a 10.000 euro.
Lo scarto fra chi offre il servizio e chi lo subisce si vede bene in un commento sotto un video YouTube intitolato “Ho perso TUTTO con il Copytrading”, scritto nel 2024. L’utente @PyoReal raccontava di aver perso il capitale su Bitget in una giornata, mentre “il trader che seguivo segnava ancora in positivo”. Le statistiche del trader copiato e il conto di chi copia sono due numeri diversi, e il secondo dipende da quando si entra.
Molti non cercano un EA: cercano il nome di una piattaforma vista in una pubblicità, come Bit GPT, Rocketprobit o Valutorre. Le prime due sono nell’archivio degli oscuramenti della Consob: “BitGptApp” nel comunicato del 15 maggio 2026, “Rocketprobit” in quello del 10 settembre 2026.

Il potere di oscuramento viene dal decreto crescita (d.l. 34/2019, art. 36, comma 2-terdecies): la Consob ordina ai fornitori di connettività di bloccare i siti di chi “offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato”. Abbiamo letto i 187 comunicati pubblicati nell’archivio dal luglio 2019. Il totale all’8 ottobre 2026 è di 1.834 siti, 235 dei quali legati alle cripto-attività, e l’ultimo comunicato è del 1° ottobre. Il 2025 ha chiuso a 322, il 2026 è già a 312.
Il dato che riguarda questo articolo sta nei nomi. Fra le voci del 2025 e del 2026, 34 richiamano AI, quant, algo o GPT: sei siti “Quantum AI” in un solo comunicato del 10 aprile 2025, poi ITALGO.AI, Renaitech AI, CapitalAI, LevaQuant, ValorixAI, Algo Quant Hft, algosone.ai, Lgquantichft (oscurato una prima volta il 5 giugno 2026 e di nuovo, con un dominio diverso, il 24 settembre). Il robot di trading è diventato l’esca. Dietro c’è sempre una piattaforma che si fa versare il deposito senza essere un intermediario autorizzato.
Il comunicato Consob del 1° ottobre 2026 descrive il meccanismo: pubblicità con “contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale, come immagini, voci o video” e profili falsi di persone famose. L’ESMA aveva avvisato già nel marzo 2025, con la campagna #AIInvestorAlert: “Be sceptical of promises of high returns through AI-based strategies”.

Valutorre è il caso in cui questo meccanismo si vede in movimento. Il 1° ottobre 2026, cercando il nome su Google, in cima c’era il DataRoom del Corriere della Sera del 21 aprile 2026, che lo cita fra le piattaforme pubblicizzate con volti noti falsificati, e sotto tre domini con lo stesso nome (.xyz, .click, .pro). L’8 ottobre l’inchiesta non compare più fra i primi risultati. Al suo posto ci sono tre video “Recensione” caricati circa due mesi prima, con 5 e poco più di 10 visualizzazioni e un “Sito ufficiale” che porta a domini terzi, un carosello di clip che chiedono se “questo robot di trading basato sull’intelligenza artificiale” funzioni, e un quarto dominio, valutorre.sbs, che indica un deposito minimo di 250 euro. Il nome non risulta fra i siti oscurati: l’assenza dall’elenco non è una garanzia, è solo il segno che la Consob non è ancora arrivata a quel dominio.
Quel formato video non è isolato. Nelle tre ricerche YouTube fatte il 1° ottobre, almeno 22 degli 81 video trovati erano “recensioni” di 3-4 minuti con lo stesso schema e link in descrizione verso domini di reindirizzamento presentati come “sito ufficiale”, alcune caricate in italiano da canali con nomi in cirillico o in thailandese. Due titoli usavano i nomi di Bruno Vespa e Pier Silvio Berlusconi.
Cosa raccontano le persone coinvolte. Abbiamo letto 164 commenti sotto sei video italiani su questi schemi: un servizio di FarWest della Rai su un sistema di “arbitraggio” pubblicizzato su YouTube, la telefonata di un finto consulente pubblicata da un avvocato penalista, un video dell’Istituto per la Difesa del Consumo, e altri tre. Le voci critiche sono 68, quelle a favore 3. YouTube mostra le date in forma relativa, per questo sono indicate come periodo.
Il copione completo della telefonata e i nomi che imitano marchi veri stanno nella guida sul trading online e le truffe. I segnali che distinguono un EA venduto male da uno costruito per truffare sono in come riconoscere un bot di trading truffa.
Un EA legale può comunque commettere un illecito, ed è l’unico punto in cui la legge guarda a cosa fa l’algoritmo. Il regolamento europeo sugli abusi di mercato (MAR, reg. UE 596/2014) considera manipolazione, all’art. 12, par. 2, lett. c), l’inoltro di ordini “anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza” che intasano il book, rendono difficile individuare gli ordini veri o creano segnali falsi sul prezzo. L’art. 15 vieta la manipolazione a chiunque, non solo agli intermediari, e l’art. 2 estende il regolamento anche ai contratti per differenza.
Per un EA retail che apre qualche operazione al giorno su un CFD il rischio concreto è basso. Esiste però per gli script che inseriscono e cancellano a raffica ordini mai destinati all’esecuzione: è la descrizione dello spoofing, e la norma non fa differenza fra chi lo fa a mano e chi lo fa fare a un programma.

Il limite che si incontra più spesso non è una norma: è il contratto del conto. Un broker o una prop firm possono vietare gli EA del tutto, o solo certe strategie, e la conseguenza è la chiusura del conto o l’annullamento dei profitti.
Due regolamenti letti alla fonte l’8 ottobre 2026 mostrano quanto possano essere diversi. FTMO ammette gli EA, anche di terze parti, ma nella FAQ aggiornata il 3 ottobre 2026 pone limiti tecnici: massimo 200 ordini alla volta e 2.000 richieste al server al giorno. Avvisa anche che un EA comprato può essere usato da altri trader con la stessa strategia, e che superare il tetto di capitale per strategia può costare il conto finanziato. Take Profit Trader, prop firm sui futures, scrive “No Trading Bots or Algos” nelle regole valide per tutti i conti. La guida su come superare FTMO entra nel dettaglio delle regole, e quella sui bot di trading per prop firm confronta le altre società.
Sulle recensioni Trustpilot di FTMO che citano gli EA (29 lette il 1° ottobre, solo in inglese, su 53.498 totali) i problemi raccontati sono quasi tutti contrattuali:
Il caso più vecchio e più chiaro sta sul forum MQL5, nella discussione “Trading by experts is Prohibited”: l’utente omelette, il 5 novembre 2007, aveva testato l’EA sul demo e scoperto solo dopo aver depositato che il broker non ammetteva gli EA sul conto reale. Leggere le condizioni prima di depositare, e provare l’EA su un conto demo dello stesso broker, evita la sorpresa.
Sulle prop firm la Consob ha pubblicato un comunicato specifico l’8 luglio 2024, “Attenzione ai videogiochi di trading on line”, sulle challenge costruite per far ritentare il test e sui profitti non condivisi.
Per le cripto-attività la regola è il regolamento MiCAR (reg. UE 2023/1114): chi presta servizi per le cripto-attività nell’Unione deve essere un CASP autorizzato (art. 59). In Italia le autorità competenti sono Consob e Banca d’Italia (d.lgs. 129/2024, art. 3).
Il periodo transitorio per chi operava già è finito. In Italia il testo vigente dell’art. 45 del d.lgs. 129/2024 lo ha fissato al 30 giugno 2026, con domanda di autorizzazione entro il 30 dicembre 2025. In tutta l’Unione è scaduto il 1° luglio 2026, come ha ricordato l’ESMA nel comunicato del 17 aprile 2026: chi serve clienti europei senza licenza MiCA da quella data viola il diritto UE. In caso di diniego, l’exchange deve chiudere i rapporti con la clientela italiana entro 60 giorni.

Per chi usa un grid bot o un DCA bot la domanda pratica diventa quindi una sola: l’exchange su cui gira è autorizzato MiCA? Il registro dell’ESMA, scaricato l’8 ottobre 2026, elenca 370 prestatori autorizzati: 204 hanno il passaporto per operare in Italia, 9 hanno sede in Italia e sono stati autorizzati dalla Consob fra aprile e giugno 2026, fra cui Banca Sella, Conio e Young Platform. Fra gli assenti ci sono Binance e Bitget, due nomi molto usati proprio per i bot. Se un bot offerto dall’exchange sia anche un servizio di gestione o consulenza dipende da come funziona: l’ESMA, nella Q&A 2463 dell’aprile 2025, chiede di qualificarlo caso per caso con gli stessi criteri del copy trading. I rischi operativi, che con la licenza non c’entrano, sono nell’articolo sui bot di trading sulle criptovalute.
Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (reg. UE 2024/1689) classifica ad alto rischio alcuni usi finanziari, ma sono altri: la valutazione del merito di credito e il prezzo delle assicurazioni vita e malattia (Allegato III, punto 5). Le parole “trading” e “negoziazione” non compaiono nel testo, né nel regolamento Omnibus 2026/1744 del luglio 2026 che ha spostato gli obblighi ad alto rischio al 2 dicembre 2027.
Per un bot di trading, anche basato su machine learning, l’AI Act aggiunge al massimo obblighi di trasparenza (art. 50) a carico di chi fornisce il sistema, non di chi lo usa sul proprio conto.
Il risultato di un EA si tassa come quello delle operazioni manuali, perché conta l’operazione chiusa e non chi l’ha aperta. Sui CFD e sul forex a leva si paga il 26% sul saldo netto dell’anno (art. 67, lett. c-quater, TUIR). Le cripto-attività pagano il 33% sulle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, mentre un CFD su bitcoin resta un derivato e paga il 26%. Il prezzo dell’EA, la VPS e gli abbonamenti non riducono la plusvalenza imponibile.
Dal 1° gennaio 2027 cambia la numerazione, non le aliquote: il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026) sostituisce il TUIR, porta i redditi diversi all’articolo 76 e riprende il 33% sulle cripto all’articolo 304, comma 7.
Con un broker italiano in regime amministrato calcolo e versamento li fa l’intermediario. Con un broker estero in regime dichiarativo toccano al titolare del conto, nel quadro RT o nel quadro T del 730. Gli esempi in euro, le perdite riportabili e i righi da compilare sono nella guida su come si pagano le tasse sul trading.

Sotto il video dell’Istituto per la Difesa del Consumo, intorno a maggio 2026, l’utente @alessandronepotefus1638 riassumeva il primo controllo così: “chiedete il link del loro sito da verificare sulla consob e si sciolgono come gelati”. I registri che servono, tutti consultabili gratis:
Sì, anche sul forex e sui CFD. Comprare e vendere strumenti finanziari per conto proprio, manualmente o con un software, non richiede autorizzazioni. Serve che l’intermediario sia autorizzato: la riserva dell’art. 18 TUF riguarda chi presta servizi di investimento al pubblico, non chi opera sul proprio conto. Per i clienti al dettaglio restano i limiti europei sui CFD, come la leva massima per classe di sottostante.
No. MiFID II esclude chi negozia per conto proprio senza prestare servizi ad altri (art. 2, par. 1, lett. d), e gli obblighi sul trading algoritmico dell’art. 17 riguardano le imprese di investimento. Le eccezioni (market maker, membri diretti di una borsa, trading ad alta frequenza in senso tecnico) non descrivono un conto CFD retail. La licenza serve se l’EA lavora sul conto di qualcun altro.
Copiare un trader su una piattaforma autorizzata è legale. Offrire il servizio senza autorizzazione no: per la Consob (comunicazione del 26 luglio 2012) e per l’ESMA (briefing del 30 marzo 2023) l’esecuzione automatica dei segnali è gestione di portafogli. Le sale segnali su Telegram che eseguono al posto del cliente ricadono nello stesso caso.
La Consob non certifica piattaforme o software: tiene gli elenchi dei soggetti autorizzati. Ci sono le SIM e le banche italiane, e i broker di altri Paesi UE che lavorano in Italia con il passaporto, come quelli autorizzati dalla CySEC cipriota o dalla BaFin tedesca. Il controllo va fatto sul nome della società e sul dominio esatto, perché le piattaforme abusive copiano spesso il nome di intermediari veri cambiando una lettera o l’estensione del sito.
Si dichiarano i guadagni, non il bot: vale lo stesso regime delle operazioni manuali, con il 26% su CFD e forex e il 33% sulle cripto-attività dal 2026. Con un broker italiano in regime amministrato ci pensa l’intermediario; con un broker estero in regime dichiarativo il calcolo va nel quadro RT o nel quadro T, insieme al quadro RW per il conto detenuto all’estero.
Norme rilette sui testi ufficiali l’8 ottobre 2026: d.lgs. 58/1998 (artt. 1, 18, 166) e d.l. 34/2019 art. 36 su Normattiva; d.lgs. 129/2024 art. 45 su Normattiva; l. 207/2024 art. 1 e d.lgs. 117/2026 (testo unico delle imposte sui redditi, artt. 304, 376 e 377) su Normattiva. Testi UE letti il 1° ottobre 2026 dal Publications Office dell’Unione: direttiva 2014/65/UE (MiFID II), reg. delegato 2017/589, reg. UE 596/2014 (MAR), reg. UE 2023/1114 (MiCAR), reg. UE 2024/1689 (AI Act) e reg. UE 2026/1744. Consob: comunicazione DIS/DIN/DTC/12062946 del 26/07/2012, comunicato dell’08/07/2024, comunicato del 01/10/2026, archivio “Oscuramenti” (187 comunicati, ricontrollato l’08/10/2026). ESMA: ESMA35-42-1428 (copy trading, 30/03/2023), ESMA74-1505669079-10311 (trading algoritmico, 26/02/2026), avviso #AIInvestorAlert (marzo 2025), ESMA75-113276571-1679 (MiCA, 17/04/2026), Q&A 2463, registro interim MiCA (file CASPS.csv scaricato l’08/10/2026). Regole FTMO (FAQ modificata il 03/10/2026) e Take Profit Trader dai rispettivi siti ufficiali, letti l’08/10/2026. Ricerca Google su “valutorre” rilevata il 01/10/2026 e l’08/10/2026. Voci utenti: 164 commenti YouTube, 29 recensioni Trustpilot e una discussione del forum MQL5, letti il 1° ottobre 2026, con i commenti del video dell’Istituto per la Difesa del Consumo ricontrollati l’8 ottobre; non costituiscono prova di alcun risultato.
L’interpretazione sull’esenzione del trader privato è nostra, ricavata dal testo delle norme: non è un parere legale. Questa pagina non contiene link di affiliazione nel corpo. Le schede recensioni linkate possono contenerne: se acquisti tramite quei link Amicobot può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te, e il giudizio non cambia.
Il trading comporta un elevato rischio di perdita del capitale e non è adatto a tutti gli investitori. I contenuti di questa pagina hanno finalità esclusivamente informativa e non costituiscono consulenza finanziaria, né una raccomandazione personalizzata di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Prima di operare valuta la tua situazione e, se necessario, rivolgiti a un consulente finanziario abilitato. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere.
[ DISCLAIMER STANDARD]
Disclaimer
Pagina informativa realizzata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: non è consulenza finanziaria, né una raccomandazione di investimento, né promozione di prodotti o servizi. Il trading di CFD comporta un elevato rischio di perdita del capitale e i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati e prezzi valgono alla data di pubblicazione. Possibili link di affiliazione: AmicoBot può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te. Segnalazioni di errori qui.
Nessuna tab disponibile.
Sì, anche sul forex e sui CFD. Comprare e vendere strumenti finanziari per conto proprio, manualmente o con un software, non richiede autorizzazioni. Serve che l’intermediario sia autorizzato: la riserva dell’art. 18 TUF riguarda chi presta servizi di investimento al pubblico, non chi opera sul proprio conto. Per i clienti al dettaglio restano i limiti europei sui CFD, come la leva massima per classe di sottostante.
No. MiFID II esclude chi negozia per conto proprio senza prestare servizi ad altri (art. 2, par. 1, lett. d), e gli obblighi sul trading algoritmico dell’art. 17 riguardano le imprese di investimento. Le eccezioni (market maker, membri diretti di una borsa, trading ad alta frequenza in senso tecnico) non descrivono un conto CFD retail. La licenza serve se l’EA lavora sul conto di qualcun altro.
Copiare un trader su una piattaforma autorizzata è legale. Offrire il servizio senza autorizzazione no: per la Consob (comunicazione del 26 luglio 2012) e per l’ESMA (briefing del 30 marzo 2023) l’esecuzione automatica dei segnali è gestione di portafogli. Le sale segnali su Telegram che eseguono al posto del cliente ricadono nello stesso caso.
La Consob non certifica piattaforme o software: tiene gli elenchi dei soggetti autorizzati. Ci sono le SIM e le banche italiane, e i broker di altri Paesi UE che lavorano in Italia con il passaporto, come quelli autorizzati dalla CySEC cipriota o dalla BaFin tedesca. Il controllo va fatto sul nome della società e sul dominio esatto, perché le piattaforme abusive copiano spesso il nome di intermediari veri cambiando una lettera o l’estensione del sito.
Si dichiarano i guadagni, non il bot: vale lo stesso regime delle operazioni manuali, con il 26% su CFD e forex e il 33% sulle cripto-attività dal 2026. Con un broker italiano in regime amministrato ci pensa l’intermediario; con un broker estero in regime dichiarativo il calcolo va nel quadro RT o nel quadro T, insieme al quadro RW per il conto detenuto all’estero.
Sì, i robot di trading sono legali in Italia. Non esiste alcuna normativa che ne vieti l’utilizzo. La legalità dipende dal contesto operativo, in particolare dal broker utilizzato e dal rispetto delle regole fiscali.
No, non è richiesta alcuna autorizzazione specifica per utilizzare un robot di trading. L’investitore può usare software automatici liberamente, purché operi tramite intermediari regolamentati.
No. Dal punto di vista normativo non c’è alcuna differenza. Il robot è solo uno strumento operativo che esegue ordini in modo automatico, ma la responsabilità resta sempre dell’investitore.
No, i robot di trading non devono essere autorizzati dalla CONSOB. La vigilanza riguarda i broker e gli intermediari finanziari, non i software di trading.
Sì, è legale se il broker è regolamentato in Europa e opera sotto normative riconosciute. In questo caso valgono le stesse tutele previste per i broker italiani.
No. Il robot non ha autonomia giuridica e non può detenere fondi. Opera su un conto intestato all’investitore e può solo eseguire ordini secondo le istruzioni impostate.
No, la fattura non è obbligatoria ai fini della legalità, ma è un forte indicatore di trasparenza. Dimostra l’esistenza di una società strutturata e di termini contrattuali chiari.
Sì. Le plusvalenze vanno sempre dichiarate, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano state eseguite manualmente o tramite un robot di trading.
No. Allo Stato non interessa lo strumento utilizzato, ma solo il rispetto degli obblighi fiscali. Ciò che conta è la corretta dichiarazione dei redditi generati.
L’uso diventa rischioso quando il robot opera su broker non regolamentati, richiede l’invio diretto di denaro a terzi o viene venduto senza alcuna struttura societaria o documentazione contrattuale.
Scrivici su WhatsApp, ti diamo dati, prezzi e funzionamento dei prodotti che recensiamo. I criteri con cui li valutiamo sono pubblici in ogni scheda.